Art. 78, Codice della strada - semplificazioni


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.37 del 13.02.2021, il decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall’art. 78 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dall’articolo 49, comma 5-ter, lettera g), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
In particolare, il decreto in argomento, in conformità a quanto previsto dal novellato art. 78 del Codice della strada, individua le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la visita e prova presso i competenti Uffici del Dipartimento e, inoltre:
- specifica i requisiti per l’accreditamento presso gli Uffici Motorizzazione Civile delle officine di
autoriparazione che eseguono le modifiche nell’ambito delle relative competenze;
- stabilisce le procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione;
- individua le modalità di vigilanza da parte degli Uffici Motorizzazione Civile per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto.
Nel riportare i contenuti salienti del decreto, si forniscono anche le relative disposizioni complementari e le procedure applicative.

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fonte: www.nuovocodicedellastrada.it



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