13/2/2017
La direttiva 2006/126/CE dispone che tutte le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri siano riconosciute reciprocamente dai medesimi. Il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe essere applicato anche alle patenti di guida rilasciate prima della data di applicazione del principio stesso.
Il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida implica il pieno riconoscimento di tutte le abilitazioni concesse al titolare della patente conformemente alle disposizioni nazionali in vigore al momento del rilascio.
La direttiva 2006/126/CE dispone che gli Stati membri definiscano le equivalenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate prima dell'attuazione di tale direttiva e le categorie di cui all'articolo 4 della stessa. Tali equivalenze dovrebbero essere approvate dalla Commissione in forma giuridicamente vincolante.
Con la Decisione 2016/1945 del 14 ottobre 2016, la Commissione Europea ha approvato le nuove tabelle relative alle equivalenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate negli Stati membri anteriormente all'attuazione della direttiva 2006/126/CE e sulle categorie armonizzate di patenti di guida definite all'articolo 4 della medesima direttiva, come indicato nell'allegato della decisione.
Nel dettaglio č stato ribadito:
- le categorie di patenti di guida rilasciate prima dell'attuazione della direttiva 2006/126/CE abilitano il titolare alla guida di veicoli delle categorie corrispondenti descritte nell'allegato alla presente decisione, senza sostituzione della patente;
- quando una patente di guida č sostituita con una patente di guida modello UE, descritto nell'allegato I della direttiva 2006/126/CE, viene concessa l'abilitazione equivalente, come indicato nell'allegato della citata decisione.